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Codice degli affari

Le regole che disciplinano le imprese dello Stato di San Andreas: costituzione e forme giuridiche, lavoro e retribuzione, contabilità e imposte, ispezione, concorrenza e sanzioni.

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7 capitoli e disposizioni generali · 86 articoli

Questa è una traduzione del Codice degli affari scritto dalla comunità di gioco di ruolo, fornita per comodità. In caso di discordanza prevale la versione francese.

PreamboloDisposizioni generali

Art. 0-1 — Oggetto del codice

Il presente Codice degli affari disciplina l'attività delle imprese, delle associazioni dichiarate e delle altre persone giuridiche di diritto privato, i rapporti di lavoro, gli obblighi contabili e fiscali, i controlli amministrativi e le pratiche anticoncorrenziali nello Stato di San Andreas.

Art. 0-2 — Rapporto con gli altri codici

Il presente codice si applica fatti salvi la Costituzione dello Stato, il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice penale e il Codice di procedura penale.

Quando una violazione costituisce anche un reato, i procedimenti amministrativi o civili non escludono l'azione penale.

Art. 0-3 — Principio di dichiarazione

Ogni impresa che svolge un'attività nel territorio di San Andreas deve essere dichiarata e registrata prima dell'inizio della sua attività, salvo esenzione espressa prevista dalla legge.

Art. 0-4 — Autorità competente

Il Governo dello Stato e, a livello locale, le autorità municipali quando la legge o il regolamento lo prevedono, assicurano la registrazione, la vigilanza economica e il controllo amministrativo delle imprese e degli esercizi.

Art. 0-5 — Attività vietate

Nessuna impresa può essere autorizzata, mantenuta o gestita se il suo oggetto è contrario alla legge, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o agli interessi fondamentali dello Stato.

Capitolo 1Delle persone giuridiche e delle imprese

Titolo 1 - Della costituzione e della registrazione

Art. 1-1.1 — Autorizzazione e registrazione

Ogni impresa deve essere dichiarata all'autorità competente prima della sua apertura.

L'autorità competente può rifiutare o sospendere la registrazione:

  • se l'attività prevista è illegale;
  • se la domanda è falsa, incoerente o incompleta;
  • se la denominazione, l'oggetto o l'attività dichiarata non corrispondono all'attività reale;
  • se i dirigenti sono colpiti da un'incapacità legale o da un divieto di gestire;
  • se il progetto arreca un danno grave e manifesto all'ordine economico o alla concorrenza leale.

Art. 1-1.2 — Sede legale

Ogni impresa deve disporre di una sede dichiarata, che costituisce il suo indirizzo amministrativo principale, anche se la sua attività si svolge in altri luoghi.

Art. 1-1.3 — Registro pubblico

Il Governo o l'amministrazione competente tiene un registro delle imprese regolarmente dichiarate, che comprende almeno la loro denominazione, la forma giuridica, la sede e l'identità del rappresentante legale.

Titolo 2 - Della personalità giuridica

Art. 1-2.1 — Definizione

La persona giuridica è un'entità giuridica distinta dai suoi membri, soci o dirigenti. È titolare di diritti e obblighi propri, nei limiti fissati dalla legge.

Art. 1-2.2 — Acquisizione della personalità

Una società o un'associazione dichiarata acquisisce la personalità giuridica dalla sua regolare registrazione presso il governo.

Art. 1-2.3 — Responsabilità prima della registrazione

Finché un'impresa o un'associazione non è regolarmente registrata, le persone che agiscono in suo nome sono tenute personalmente e solidalmente per le obbligazioni contratte.

Titolo 3 - Delle forme giuridiche

Art. 1-3.1 — Forme ammesse

Le imprese possono adottare in particolare una delle seguenti forme:

  • ditta individuale (sole proprietorship);
  • Limited Liability Company (LLC);
  • Corporation (C Corp).

Art. 1-3.2 — Ditta individuale

La ditta individuale non ha un patrimonio distinto da quello del suo titolare. Questi risponde personalmente dei debiti professionali con i propri beni, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 1-3.3 — Limited Liability Company

La LLC è una società in cui la responsabilità dei membri è limitata ai loro conferimenti. Presuppone un capitale dichiarato sufficiente, uno statuto scritto e un atto costitutivo convalidato da un avvocato.

Art. 1-3.4 — Corporation

La Corporation è una società con capitale suddiviso in azioni. Ha piena personalità giuridica, responsabilità limitata dei soci e può, alle condizioni previste dal suo statuto, emettere e cedere azioni.

Art. 1-3.5 — Capitale minimo

Il regolamento governativo può fissare, secondo la forma sociale, un capitale minimo di costituzione.

L'assenza di capitale minimo si applica solo alle ditte individuali, salvo testo speciale contrario.

Titolo 4 - Delle azioni, cessioni e ristrutturazioni

Art. 1-4.1 — Azioni

Solo le società la cui forma lo consente possono emettere azioni o titoli assimilati.

Art. 1-4.2 — Cessione d'impresa

La cessione totale o parziale di un'impresa, delle sue quote o dei suoi beni strutturali deve risultare per iscritto, essere firmata dalle parti e convalidata da un avvocato.

Art. 1-4.3 — Opponibilità della cessione

Ogni cessione o trasmissione deve essere dichiarata all'autorità competente per essere opponibile all'amministrazione e ai terzi.

Art. 1-4.4 — Fusione e aggregazione

Due o più società possono procedere a una fusione, un'incorporazione o un'aggregazione di beni, a condizione di:

  • un atto scritto firmato;
  • una convalida giuridica;
  • una dichiarazione all'autorità competente;
  • il rispetto delle regole di concorrenza leale.

Capitolo 2Del lavoro e dei rapporti professionali

Titolo 1 - Del contratto di lavoro

Art. 2-1.1 — Contratto scritto obbligatorio

Ogni rapporto tra datore di lavoro e dipendente deve essere oggetto di un contratto di lavoro scritto.

Il contratto deve essere convalidato da un avvocato o redatto sulla base di un modello contrattuale preventivamente convalidato.

Art. 2-1.2 — Contenuto minimo

Il contratto di lavoro deve indicare almeno:

  • l'identità del datore di lavoro e del dipendente;
  • la denominazione dell'impresa;
  • la mansione svolta;
  • la retribuzione;
  • la data di decorrenza;
  • la natura del contratto;
  • la durata del contratto se è a tempo determinato.

Art. 2-1.3 — Registro interno

L'impresa tiene un registro interno dei dipendenti, che precisa il loro grado, le mansioni e la retribuzione.

Art. 2-1.4 — Età minima

Nessuno può essere assunto come dipendente prima dei sedici anni compiuti.

Art. 2-1.5 — Lavoro non dichiarato

Impiegare una persona senza contratto scritto o senza regolare iscrizione nel registro interno costituisce una violazione grave, punibile con una multa amministrativa e, se del caso, con azioni civili o penali.

Titolo 2 - Delle forme di contratto

Art. 2-2.1 — Contratti ammessi

I contratti di lavoro ammessi sono:

  • il contratto a tempo determinato;
  • il contratto a tempo indeterminato.

Art. 2-2.2 — Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato deve indicarne la durata. Non può essere usato per eludere in modo duraturo l'esistenza di un posto di lavoro permanente.

Art. 2-2.3 — Contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato resta la forma normale di impiego quando l'attività è stabile e duratura.

Art. 2-2.4 — Periodo di prova

Il contratto può prevedere un periodo di prova di durata massima di due settimane.

Titolo 3 - Dell'esecuzione del lavoro

Art. 2-3.1 — Buona fede e disciplina

I rapporti di lavoro si fondano sulla lealtà, la puntualità, il rispetto delle istruzioni lecite, la buona condotta e il rispetto della gerarchia.

Art. 2-3.2 — Orario minimo di lavoro

Salvo giustificato motivo, un dipendente deve svolgere almeno dieci ore di lavoro effettivo a settimana per essere considerato in regolare esecuzione del contratto. Questa regola figura espressamente nel regolamento.

Art. 2-3.3 — Condizioni di lavoro

Il datore di lavoro deve garantire condizioni di lavoro ragionevolmente sicure e limitare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Art. 2-3.4 — Molestie e pressioni

È vietata ogni forma di molestia, insulto, pressione psicologica abusiva o direttiva manifestamente illegale. Il dipendente non può essere sanzionato per essersi rifiutato di eseguire un ordine illegale.

Titolo 4 - Della retribuzione

Art. 2-4.1 — Libertà di determinazione

Gli stipendi sono fissati liberamente dal datore di lavoro, nel rispetto del contratto, in assenza di abusi e nel rispetto delle norme fiscali e sociali.

Art. 2-4.2 — Retribuzione del lavoro

Ogni lavoro svolto deve essere retribuito.

Art. 2-4.3 — Periodicità

Gli stipendi e i premi promessi devono essere versati almeno una volta a settimana, salvo clausola contrattuale più favorevole o impossibilità legittima temporanea debitamente giustificata.

Art. 2-4.4 — Premi e partecipazione agli utili

Il datore di lavoro può prevedere premi, provvigioni o partecipazioni agli utili, nei limiti fissati dal contratto, dal regolamento interno e dalla salute finanziaria dell'impresa.

Art. 2-4.5 — Tetti settoriali alle retribuzioni

Le retribuzioni versate nelle imprese devono rispettare i tetti settoriali fissati dal presente Codice o da regolamento governativo.

Ogni retribuzione, premio, provvigione, partecipazione agli utili o vantaggio occulto volto a eludere i tetti autorizzati può essere riqualificato come abuso contabile, frode amministrativa o occultamento di utili.

Art. 2-4.6 — Regime dei settori agricoli e industriali

Per le imprese di tipo:

  • vigneto;
  • segheria;
  • Redwood Tobacco;

le retribuzioni massime sono fissate:

  • al massimo al 35% della produzione o delle vendite per titolari, co-titolari e manager;
  • al massimo al 30% per i dipendenti con una funzione inferiore a manager.

Art. 2-4.7 — Regime dei settori dei servizi

Per:

  • bar;
  • ristoranti;
  • imprese di stampa;
  • imprese di sicurezza privata;
  • imprese di meccanica e soccorso stradale;
  • imprese di trasporto;
  • servizi di taxi;
  • SA.DOT;

le retribuzioni massime sono fissate:

  • al massimo al 35% dei prodotti o servizi venduti per titolari, co-titolari e manager;
  • al massimo al 30% per i dipendenti con una funzione inferiore a manager.

Art. 2-4.8 — Regime speciale dei settori sensibili

Le imprese:

  • di fabbricazione o vendita di armi;
  • di concessionaria d'auto;
  • di vendita immobiliare;
  • di costruzione immobiliare;

sono soggette a un regime speciale di retribuzione.

Le retribuzioni massime vi sono fissate:

  • al massimo al 25% delle vendite o della produzione per titolari, co-titolari e manager;
  • al massimo al 20% per i dipendenti con una funzione inferiore a manager.

Art. 2-4.9 — Dividendo del titolare

Il titolare dell'impresa può scegliere tra:

  • una retribuzione classica soggetta ai tetti settoriali;
  • una retribuzione sotto forma di dividendo.

Il dividendo del titolare:

  • è limitato al 15% dell'utile reale dopo il pagamento delle imposte IRS;
  • non è considerato uno stipendio;
  • non è fiscalmente deducibile;
  • resta soggetto al controllo amministrativo dell'IRS.

La scelta del modo di retribuzione deve essere dichiarata all'IRS.

Non può essere modificata nel corso del mese salvo autorizzazione amministrativa eccezionale.

Titolo 5 - Della cessazione del contratto

Art. 2-5.1 — Cause di cessazione

Il contratto di lavoro cessa per:

  • dimissioni;
  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • chiusura dell'impresa;
  • accordo tra le parti.

Art. 2-5.2 — Licenziamento disciplinare

Il licenziamento può essere disposto per colpa, inattività ripetuta, abbandono del posto, grave violazione delle regole interne o attività illegale all'interno o a nome dell'impresa.

Art. 2-5.3 — Licenziamento abusivo

Il dipendente che ritiene abusivo il proprio licenziamento può adire il giudice civile competente. Può essere tentata in precedenza una mediazione amministrativa o amichevole.

Art. 2-5.4 — Indennità di cessazione

Salvo clausola contrattuale contraria, la sola cessazione del contratto non dà diritto a ferie retribuite né a indennità di fine rapporto.

Art. 2-5.5 — Cumulo di impieghi

Una persona non può svolgere più di due impieghi dipendenti contemporaneamente, salvo deroga speciale concessa dall'autorità competente.

Art. 2-5.6 — Sindacati

Lo Stato di San Andreas non riconosce alcun sindacato né organismo di rivendicazione collettiva. Le controversie di lavoro si risolvono per via contrattuale, mediazione o in via giudiziaria.

Capitolo 3Delle associazioni e delle altre persone giuridiche non commerciali

Art. 3-1

Un'associazione è un gruppo di persone che persegue uno scopo comune senza fini di lucro.

Art. 3-2

L'associazione dichiarata acquisisce la personalità giuridica dalla sua registrazione. L'associazione non dichiarata esiste di fatto, ma può compiere solo gli atti ammessi senza personalità giuridica.

Art. 3-3

Un'associazione dichiarata può:

  • disporre di una sede;
  • ricevere donazioni;
  • stare in giudizio;
  • tenere una tesoreria;
  • concludere gli atti necessari al suo scopo.

Art. 3-4

Un'associazione può chiedere una sovvenzione pubblica se la sua attività presenta un interesse generale o una pubblica utilità riconosciuta. Tale aiuto non conferisce allo Stato alcun diritto di proprietà sull'associazione.

Capitolo 4Della contabilità e della fiscalità

Titolo 1 - Degli obblighi contabili

Art. 4-1.1 — Contabilità

Ogni impresa deve tenere una contabilità sincera che registri entrate, spese, oneri, beni, retribuzioni e utili.

Art. 4-1.2 — Documenti giustificativi

I contratti, le buste paga, le dichiarazioni, i libri contabili e i documenti giustificativi devono essere conservati ed esibiti all'amministrazione competente in caso di controllo.

Art. 4-1.3 — Falsa contabilità

La falsa contabilità, l'occultamento volontario, il rifiuto di esibire i documenti obbligatori o la dichiarazione mendace espongono l'impresa e i suoi dirigenti alle sanzioni previste dalla legge.

Art. 4-1.4 — Chiusura contabile obbligatoria

Ogni impresa deve chiudere la propria contabilità ogni domenica entro le 23:30.

Questa chiusura settimanale ha lo scopo di consentire le operazioni di controllo, verifica e imposizione svolte dall'IRS.

Art. 4-1.5 — Giustificazione delle operazioni finanziarie

Ogni prelievo, deposito, trasferimento, pagamento o movimento finanziario effettuato dai conti di un'impresa deve essere identificabile, dettagliato e giustificato.

L'amministrazione può esigere ogni documento o spiegazione utile a determinare la natura reale dell'operazione.

Art. 4-1.6 — Controllo dei patrimoni collegati

Quando vi sono indizi seri di confusione tra patrimonio personale e patrimonio professionale, l'IRS può esigere dal titolare, co-titolare o dirigente ogni giustificazione relativa a operazioni finanziarie personali direttamente collegate all'attività dell'impresa.

Titolo 2 - Dell'imposta

Art. 4-2.1 — Principio

Ogni impresa deve dichiarare il proprio utile e pagare le imposte, tasse o canoni legalmente dovuti.

Art. 4-2.2 — Periodo d'imposta

La settimana fiscale va dal lunedì alle 00:00 alla domenica alle 23:59, salvo testo speciale contrario.

Art. 4-2.3 — Dichiarazione

La dichiarazione fiscale deve indicare almeno:

  • la denominazione dell'impresa;
  • la sua forma giuridica;
  • il suo fatturato;
  • il suo utile dichiarato;
  • l'importo dell'imposta dovuta.

Art. 4-2.4 — Ritardo od omissione della dichiarazione

Il ritardo o l'omissione della dichiarazione fiscale nel termine previsto espone a una multa amministrativa, a una diffida e poi, in caso di persistenza, a una chiusura amministrativa, a un sequestro conservativo o a un'azione giudiziaria.

Art. 4-2.5 — Autorità fiscale competente

L'Internal Revenue Service di San Andreas, di seguito «IRS», è l'autorità amministrativa competente in materia di:

  • imposizione;
  • controllo contabile;
  • verifica fiscale;
  • conformità economica;
  • vigilanza amministrativa delle imprese.

Art. 4-2.6 — Principio di imposizione settimanale

Ogni impresa regolarmente registrata è soggetta a un'imposizione settimanale calcolata dall'IRS.

L'imposizione avviene ogni lunedì sulla base dei dati contabili chiusi il giorno prima.

Art. 4-2.7 — Base imponibile

L'imposta IRS è calcolata sul fatturato dell'impresa, dedotte le spese di gestione legittimamente giustificate.

Sono considerate in particolare spese deducibili:

  • forniture;
  • materie prime;
  • attrezzature professionali;
  • veicoli di servizio;
  • spese amministrative;
  • contratti di lavoro;
  • retribuzioni;
  • obblighi regolamentari;
  • spese operative necessarie all'attività;
  • imposte IRS già pagate la settimana precedente.

Non sono deducibili:

  • i contratti artificiosi tra imprese;
  • le operazioni fittizie;
  • i dividendi del titolare;
  • le spese abusive;
  • i trasferimenti ingiustificati.

Art. 4-2.8 — Esenzione fiscale temporanea

Ogni nuova impresa beneficia di un'esenzione dall'imposta IRS per le prime due settimane successive:

  • alla sua apertura;
  • alla sua cessione;
  • o alla nomina di un nuovo titolare.

Questa esenzione può essere revocata in caso di frode, occultamento o creazione fittizia di attività.

Art. 4-2.9 — Ritardo nel pagamento delle imposte

Quando le imposte IRS non sono pagate entro le 20:00 del giovedì successivo alla loro emissione, l'IRS può applicare:

  • una maggiorazione;
  • una penalità amministrativa;
  • una sospensione amministrativa;
  • una chiusura temporanea;
  • un controllo rafforzato;
  • qualsiasi misura prevista dalla legge.

Salvo urgenza o frode manifesta, l'IRS deve prima tentare di contattare l'impresa interessata.

Art. 4-2.10 — Aliquote settoriali

I seguenti settori di attività sono soggetti alle seguenti aliquote d'imposta settimanali:

  • Ammu-Nation: 70%;
  • Agenzia immobiliare: 70%;
  • Concessionario d'auto: 50%;
  • Vigneto: 35%;
  • Segheria: 35%;
  • Redwood Tobacco: 35%;
  • Agenzia di sicurezza privata: 35%;
  • Meccanici e soccorso stradale: 30%;
  • Ristoranti e bar: 15%;
  • Stampa: 15%;
  • Imprese di trasporto: 10%.

Le aliquote possono essere modificate con decreto governativo o con un testo regolamentare regolarmente pubblicato.

Titolo 3 - Dei beni sociali e delle appropriazioni indebite

Art. 4-3.1 — Beni sociali

I beni sociali comprendono l'insieme dei fondi, materiali, beni, mezzi di produzione, conti, crediti e risorse appartenenti all'impresa.

Art. 4-3.2 — Abuso di beni sociali

Costituisce abuso di beni sociali il fatto, per un dirigente o responsabile, di usare i fondi o i beni dell'impresa a fini personali, estranei all'interesse sociale, fraudolenti o manifestamente abusivi.

Art. 4-3.3 — Appropriazione di fondi pubblici o assimilati

Quando una persona incaricata di una funzione pubblica si appropria di fondi, valori o titoli consegnati in ragione delle sue funzioni, le sanzioni civili, amministrative e penali applicabili possono essere applicate cumulativamente.

Capitolo 5Dell'ispezione amministrativa

Art. 5-1

L'IRS o qualsiasi autorità amministrativa legalmente competente assicura il controllo fiscale, economico, sociale e amministrativo delle imprese e, quando la legge lo prevede, delle altre persone giuridiche.

Art. 5-2

Gli ispettori possono effettuare controlli in loco o documentali, annunciati o senza preavviso, nei locali professionali, presso la sede o in qualsiasi luogo di attività dichiarato.

Art. 5-3

Durante un controllo, l'ispettore può:

  • chiedere l'esibizione di documenti contabili, fiscali, sociali e contrattuali;
  • constatare lo stato dei locali;
  • fare copia dei documenti utili;
  • redigere un verbale;
  • notificare un'ingiunzione di adeguamento;
  • irrogare una sanzione amministrativa nei limiti di legge.

Art. 5-4

Il controllo non può trasformarsi in una perquisizione penale mascherata. In caso di scoperta di un reato estraneo al quadro amministrativo, l'ispettore trasmette alla procura o all'autorità competente.

Art. 5-5

Il rifiuto di un controllo, l'ostacolo all'ispezione, l'occultamento di documenti o la ripresa illecita dell'attività nonostante una chiusura amministrativa costituiscono violazioni gravi, punibili con multa, chiusura amministrativa e, se del caso, trasmissione per azione penale.

Art. 5-6

Una chiusura amministrativa cautelare può essere disposta quando la situazione presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, la legalità dell'attività o la correttezza economica. Deve essere motivata, notificata e trasmessa senza indugio all'autorità di vigilanza o al giudice competente.

Art. 5-7 — Sanzioni amministrative rafforzate

In caso di:

  • gravi irregolarità contabili;
  • rifiuto di giustificazione;
  • frode fiscale;
  • occultamento finanziario;
  • mancanza di collaborazione;
  • violazioni amministrative ripetute;

l'IRS può irrogare:

  • un'imposizione maggiorata;
  • una sospensione amministrativa;
  • una chiusura temporanea;
  • una chiusura definitiva;
  • un divieto temporaneo o definitivo di gestire un'impresa;
  • una sottoposizione a controllo amministrativo rafforzato.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dei fatti accertati.

Capitolo 6Delle pratiche anticoncorrenziali

Art. 6-1

È vietata ogni pratica che abbia per oggetto o per effetto di falsare gravemente la concorrenza, chiudere un mercato, impedirne l'accesso a un concorrente o abusare di una posizione dominante.

Art. 6-2

Sono vietati in particolare:

  • le intese illecite;
  • i cartelli;
  • gli accordi di ripartizione dei mercati;
  • la fissazione concordata dei prezzi;
  • le restrizioni volte a impedire l'accesso al mercato di un concorrente;
  • le vendite abbinate o le esclusive con grave effetto anticoncorrenziale;
  • le partecipazioni incrociate volte a neutralizzare la concorrenza tra imprese concorrenti.

Art. 6-3

Il controllo o la direzione di più imprese concorrenti su uno stesso mercato da parte di una stessa persona fisica o giuridica può essere vietato o subordinato ad autorizzazione preventiva se compromette gravemente la concorrenza leale.

Art. 6-4

Costituisce abuso di informazioni privilegiate l'uso fraudolento di un'informazione non pubblica, ottenuta in ragione di una funzione, di un accesso privilegiato o di un espediente, per realizzare un profitto, evitare una perdita o favorire indebitamente un terzo.

Art. 6-5

Ogni persona lesa da una pratica anticoncorrenziale può adire il giudice civile competente, fatte salve le sanzioni amministrative o penali applicabili.

Capitolo 7Delle sanzioni

Art. 7-1

Le violazioni del presente codice possono comportare, secondo la loro natura e gravità:

  • un'ingiunzione di adeguamento;
  • una multa amministrativa;
  • una sospensione dell'attività;
  • una chiusura amministrativa temporanea;
  • una revoca dell'autorizzazione;
  • uno scioglimento giudiziale;
  • un'azione civile di risarcimento;
  • una trasmissione alla procura per azione penale.

Art. 7-2

Le sanzioni amministrative devono essere motivate, proporzionate e notificate all'interessato.

Art. 7-3

Quando uno stesso fatto costituisce contemporaneamente una violazione amministrativa, un illecito civile e un reato, le diverse azioni possono essere esercitate parallelamente secondo le regole di competenza.

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